IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto   l'art.   8   del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  543
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1998,  emanato  d'intesa  con  il  Ministro della difesa, concernente
disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso
di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio   1998   "Del   trattamento   degli   ex  Presidenti  della
Repubblica";
  Visto  l'accordo  stipulato,  ai  sensi  dell'art.  15  della legge
7 agosto  1990  n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dal Ministero della difesa in data 21 maggio 1999 per disciplinare le
modalita'  di  attuazione  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto  2000  recante  l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuta  la  necessita'  di  precisare  le  finalita'  e i criteri
organizzativi  del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie,
di  individuare  i  soggetti  destinatari, le strutture che ne curano
l'attuazione e le relative competenze;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
I) Premessa.
  1. Il  trasporto aereo di autorita' istituzionali, riscontrabile in
tutti  i  Paesi  economicamente  avanzati,  risponde  all'esigenza di
garantire  il  raggiungimento  delle  competenti  sedi istituzionali,
nazionali   ed  internazionali,  in  tempi  rapidi  e  certi,  ed  in
condizioni di massima sicurezza.
  Il ricorso all'uso del mezzo aereo si pone anche in connessione con
gli   accresciuti   impegni  di  rappresentanza  politica  derivanti,
dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  ed  in relazione
all'importanza   del   ruolo   che   il  Paese  svolge  nel  contesto
internazionale.
  2. Lo  Stato  italiano,  inoltre,  e' chiamato a soddisfare, sempre
piu'   di   frequente,   istanze   di   solidarieta'  ed  umanitarie,
intervenendo in soccorso dei suoi cittadini che versino in condizioni
di  particolare  difficolta'  e  ad operare per la salvaguardia della
vita umana.
  3. La  rilevanza  assunta nel tempo dalla materia ed il conseguente
articolarsi  delle  strutture  ad  essa  dedicate,  gia'  oggetto  di
circolari   e   di  accordi  interministeriali,  determinano  ora  la
necessita'  di  dettare  le  linee  direttive  per  la disciplina del
settore.
II) Finalita' e criteri organizzativi.
  1. Il  trasporto  aereo  di  Stato  ha  lo  scopo  di  assicurare i
trasferimenti in Italia e all'estero delle Autorita', di cui al punto
III)  1. della  presente direttiva, per lo svolgimento dei rispettivi
compiti   istituzionali  ed  adempie,  nei  confronti  dei  cittadini
italiani, ad esigenze di carattere umanitario.
  2. Il  trasporto  aereo  di Stato e' organizzato secondo criteri di
prontezza   operativa,  di  efficienza  e  di  economicita'  mediante
procedure    che   prevedono   unicita'   della   sede   decisionale,
razionalizzazione  delle  strutture,  coordinamento  degli impieghi e
semplificazione  delle  linee  di  volo;  sostituisce  ed  integra il
normale  servizio  commerciale nei casi in cui sussistano esigenze di
certezza  dei  tempi degli spostamenti, di urgenza, di sicurezza e di
alta rappresentanza.
III) Trasporto di stato.
Destinatari e criteri di concessione.
  1. Il trasporto aereo di Stato e' disposto in favore:
    a) del Capo dello Stato;
    b) dei  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
    c) del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    d) del Presidente della Corte costituzionale;
    e) degli ex Presidenti della Repubblica.
  2. I  Ministri  -  eccezionalmente  i  Sottosegretari  di  Stato se
delegati  a  rappresentare il Governo - e le delegazioni ufficiali di
Organi  costituzionali possono usufruire del trasporto aereo di Stato
solo   in   presenza   di  comprovate  ed  inderogabili  esigenze  di
trasferimento  connesse  all'esercizio  delle  funzioni istituzionali
quando,  in ambito nazionale, non siano disponibili voli di linea con
esse  compatibili  e, in ambito internazionale, quando si riscontrano
obbiettive difficolta' di prevedere tempi e durata dei lavori.
  3. L'utilizzo  degli  aeromobili  di  Stato  puo'  essere  altresi'
disposto  in  favore  di  Capi  di  Stato,  alte  Autorita' estere ed
esponenti  di  enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando
lo   richiedano   l'interesse   nazionale  e  la  cura  dei  rapporti
internazionali.
IV) Trasporto umanitario (sanitario d'urgenza, altre forme).
Destinatari e criteri di concessione.
  1.  Il  trasporto  sanitario  d'urgenza  e'  disposto  in favore di
cittadini italiani gravemente ammalati e/o traumatizzati, nei casi di
imminente  pericolo di vita, quando non siano trasportabili con altri
mezzi   e   non   esista   in  loco  la  possibilita'  di  assisterli
adeguatamente;  puo'  essere effettuato trasporto sanitario d'urgenza
anche quando debbano essere eseguiti interventi sanitari entri limiti
di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso dei trapianti di
organi.
  2. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani,
dimoranti  nel  territorio  della  Repubblica  o  all'estero,  quando
sussistano  condizioni  di  disagio  grave  connesse  a situazioni di
malattia  o  calamita'  oppure  altri  soggetti  qualora  contingenti
ragioni  connesse  al  ruolo  svolto  dall'Italia  nell'ambito  delle
organizzazioni  internazionali e alla cura degli interessi nazionali,
ne rendano opportuna la concessione.
V) Funzioni di coordinamento.
  1. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, in relazione alla
rilevanza   del   livello  istituzionale,  alla  molteplicita'  degli
interessi  pubblici  coinvolti  e  alla  necessita'  di  raccordare i
comportamenti   di   una  pluralita'  di  pubbliche  amministrazioni,
costituisce il centro di riferimento nonche' la sede di coordinamento
unitario del trasporto in parola.
  2. Per  le  ragioni  di  cui  al  punto precedente, le richieste di
fruizione  degli  aeromobili,  ad  eccezione  di  quelle  relative al
trasporto  sanitario  d'urgenza,  sono  rivolte  alla  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e  inoltrate, per il tramite del segretario
generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, segretario del Consiglio dei Ministri.
  3.  Il  segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  assume  tutte  le  decisioni  concernenti  le problematiche
gestionali,   nel   quadro  degli  indirizzi  recati  dalla  presente
direttiva.
VI) Organizzazione e strutture.
  1. Per  la  cura  degli  adempimenti  connessi  all'esercizio delle
attivita'  di  cui  alla  presente  direttiva, il Segretario generale
della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri si avvale dell'ufficio
per  i  voli  di  Stato  e umanitari di cui all'art. 27, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000.
  2.   L'ufficio   per  i  voli  di  Stato  e  umanitari  elabora  le
predisposizioni   di  ordine  normativo,  amministrativo,  tecnico  e
finanziario  necessarie  per  assicurare le condizioni di svolgimento
del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo,
fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto,
coordina  continuativamente  l'impiego  degli  aeromobili  di  Stato,
programma  e  dirige  le  operazioni  aeree  in  occasione  di eventi
nazionali  di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi,
anche  in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi
competenza  in  materia  di  traffico  aereo al fine di assicurare la
priorita'  degli  spostamenti  degli  aeromobili  di  Stato e propone
l'attribuzione  della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche
privati, impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali.
  3. Il trasporto aereo di Stato e' effettuato:
    a) in  via  primaria  mediante  le  strutture  e  gli  aeromobili
militari dedicati, acquisiti e gestiti dalla Aeronautica Militare;
    b) in  via sussidiaria mediante aeromobili di Stato ed equiparati
appartenenti  a  reparti  militari  e ad enti civili nonche', secondo
apposite  convenzioni,  con i mezzi di compagnie private esercenti il
trasporto aereo.
  4. L'Aeronautica  militare  assicura,  continuativamente  nell'arco
delle  24  ore, la disponibilita' immediata di un idoneo velivolo per
l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.
VII) Priorita'
  1. Nell'ambito  del  trasporto aereo di Stato si considerano sempre
prioritarie le esigenze del Capo dello Stato.
  2. Le  ulteriori  valutazioni  di  priorita'  sono  effettuate,  in
relazione  alla  disponibilita' dei mezzi, sulla base della rilevanza
degli impegni e del rango protocollare delle Autorita' richiedenti.
VIII) Trattazione delle richieste.
  1. Le  richieste  per  ragioni di Stato e umanitarie, adeguatamente
motivate,  sono  rivolte  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ufficio  voli di Stato e umanitari con almeno 48 ore di preavviso per
esigenze  di  trasporto  in  ambito nazionale, mentre per i trasporti
all'estero   dovranno   essere   osservati   i   tempi  di  preavviso
sottoelencati:
    almeno   tre   giorni   prima  della  prevista  partenza,  per  i
trasferimenti  per  i  Paesi  dell'Europa  e  per tutto il continente
americano;
    almeno quattro giorni prima della prevista partenza, per voli che
interessino le aree balcaniche;
    almeno sette giorni prima della prevista partenza, per voli verso
i Paesi dell'Africa e dell'Australia;
    almeno  dieci  giorni  prima della prevista partenza, per tutti i
Paesi  asiatici  (ad  eccezione dell'India per la quale occorrono non
meno di quindici giorni).
  L'ufficio per i voli di Stato e umanitari comunichera' le eventuali
variazioni  di  preavviso,  in  relazione  a  contingenti  situazioni
d'area.
  2. Le   richieste  di  trasporto  sanitario  d'urgenza,  stante  la
necessita'  di  immediato  riscontro,  sono  rivolte  all'Aeronautica
militare  -  che provvede direttamente alla loro trattazione - per il
tramite delle rappresentanze diplomatiche e delle prefetture, secondo
le procedure gia' in uso.
  3. Le  specifiche  esigenze  di  sicurezza dovranno essere valutate
caso  per  caso dagli organi alla stessa preposti i quali adotteranno
le  decisioni  definitive  in  materia  valutando anche la congruita'
della spesa in relazione al tipo di trasporto e al grado di sicurezza
richiesto.
    Roma, 21 novembre 2000
                                       Il Presidente
                                 del Consiglio dei Ministri
                                            Amato